Lavoro Portuale – Lavoro Temporaneo
L’articolo 17 della legge 84/94 disciplina la fornitura di lavoro portuale temporaneo. Due sono le strade percorribili:
a) ai sensi del comma 2, l’Autorità può autorizzare una impresa a fornire lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali mediante una gara a rilevanza europea
oppure:
b) ai sensi del comma 5, l’Autorità può promuovere l’istituzione di un’agenzia di lavoro temporaneo soggetta al controllo dell’Ente e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto dai rappresentanti delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21.
PORTO | IMPRESA | OGGETTO | DATA |
Porto di Milazzo | Gruppo Portuale Milazzo Società Cooperativa | Esercizio delle attività di cui all'art.17 legge 84/94 | 14/07/2020 |
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